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SE SI VUOLE LIQUIDARE LA PROPRIA POSIZIONE
PRIMA DEL PENSIONAMENTO
Normativa L'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 stabilisce che "In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione (...) resta acquisita al fondo pensione." La designazione dei beneficiari delle prestazioni in caso di decesso dell'iscritto, può essere espressa dallo stesso attraverso la compilazione e l'invio al Fondo dell’apposto modulo nella sezione Moduli. Per il regime fiscale applicabile alle diverse opzioni vedere il Documento sul regime fiscale. Per qualsiasi tipo di prestazione, è necessario far pervenire al Fondo apposita domanda reperibile nel sito alla sezione "Moduli".. AL PENSIONAMENTO La prestazione erogata dal Fondo per i Dipendenti IBM dipende dall'ammontare dei contributi versati e dai rendimenti della gestione. Normalmente, la prestazione viene erogata al momento della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento e può assumere forma di prestazioni periodiche (rendita) o di liquidazione del capitale in unica soluzione. La normativa regola i diritti di accesso alle due opzioni di prestazione ed al relativo regime fiscale. Le modalità di erogazione Sussistendo i requisiti, la prestazione può essere erogata: - interamente in Rendita Vitalizia; - parte in Rendita e parte in Capitale. Se l'aderente è un "Nuovo Iscritto", ossia ha aderito dopo il 28 aprile 1993 ovvero ha aderito prima del 29 aprile 1993, ma nel frattempo ha riscattato la sua posizione, allora la prestazione in rendita non è libera, nel senso che almeno il 50 per cento della sua posizione deve essere erogata in rendita (a meno che la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento della posizione sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale - nel 2008 l’assegno sociale è pari a 5.142,67 - In questo caso la prestazione può essere erogata interamente in capitale). Se l'aderente è un "Vecchio Iscritto", ossia ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare istituita prima del 19/11/1992 e non ha nel frattempo riscattato la sua posizione ha la possibilità di richiedere la liquidazione della sua posizione interamente in rendita ovvero interamente in capitale ovvero in forma mista. Le diverse opzioni di prestazione disponibili sono soggette a specifici regimi fiscali. E’ opportuno che l’aderente si documenti in merito, consultando la normativa fiscale o il proprio consulente. Qualche orientamento può anche essere preliminarmente desunto dal Documento sul regime fiscale. |