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SE SI VUOLE UNA ANTICIPAZIONE
L'art. 11, co.7 del D.Lgs. 252/05 prevede la facoltà per l’aderente di richiedere un'anticipazione
della posizione individuale maturata, costituita dai versamenti effettuati (sia per Tfr che per
eventuale contribuzione) e dal risultato di gestione.
L'ammontare delle somme anticipabili non potrà comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 2.000,00. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione tempo per tempo maturata. Si ricorda che le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente ed in qualsiasi momento. |